Vendita online di Mascherine all’ingrosso
In questo periodo di profonda crisi a causa del Covid-19 le autorità competenti hanno adottato molti strumenti per cercare di fronteggiare la situazione di grossa emergenza causata dalla diffusione di questo virus letale.
Il Ministero della Salute in coordinamento con le autorità sanitarie hanno definito delle linee guida per cercare di evitare o almeno contenere il contagio da Coronavirus.
La prima cosa che si raccomanda è quella di praticare in maniera ottimale delle semplici manovre di igiene personale affiancate al così definito “distanziamento sociale” e manovre da mettere in campo per mantenere gli ambienti il più possibile sanificati.
Facciamo una distinzione fra le varie tipologie di mascherine in commercio all’ingrosso:
Mascherine chirurgiche
Durante tutto questo periodo di quarantena, e in procinto della famosa fase 2 annunciata, molto probabilmente le mascherine diventeranno obbligatorie in tutta Italia. Già in alcune regioni questo è un fatto tangibile, però bisogna anche considerare che al momento non sono facili da trovare e in alcuni casi si trovano a prezzi maggiorati.
Le mascherine sono di diverse tipologie e spesso prima di acquistarle ci si chiede quale scegliere fra quelle chirurgiche, di stoffa o ancora quelle FFP2/3. In questo articolo vi parleremo delle mascherine chirurgiche e la possibilità di comprarle all’ingrosso.
Una mascherina chirurgica è un dispositivo di protezione usa e getta che crea una barriera fisica tra la bocca e il naso di chi lo porta e le potenziali minacce contaminanti che si possono trovare nell’ambiente circostante prossimo.
Le mascherine chirurgiche non vanno mai condivise e possono essere denominate come mascherine di isolamento, dentali o mediche.
Le mascherine chirurgiche sono realizzate in spessori diversi e con diversa capacità di protezione dal contatto con i liquidi. Se indossata nel modo corretto, una mascherina chirurgica serve a bloccare goccioline, schizzi, spruzzi o schizzi di particelle di grandi dimensioni che possono contenere virus e batteri, impedendo loro di raggiungere la bocca e il naso.
Le mascherine chirurgiche possono essere di supporto per ridurre l’esposizione della saliva e delle secrezioni respiratorie ad altri.
Queste non forniscono comunque una protezione completa da germi e altri contaminanti a causa della non perfetta aderenza tra la superficie della mascherina facciale e il viso. Le mascherine chirurgiche non devono essere utilizzate più di una volta.
Se la mascherina è danneggiata o sporca o se respirare attraverso essa diventa una difficoltà, è necessario toglierla, liberarsene in modo sicuro e sostituirla con una nuova. Per buttare in modo sicuro la mascherina andrebbe messa in un sacchetto di plastica e poi riposta nella spazzatura.
Lavarsi le mani in modo accurato dopo aver maneggiato la maschera usata è buona norma.
Questa tipologia di mascherine comunque filtrano o bloccano decisamente poco particelle molto piccole nell’aria che possono essere trasmesse da tosse, starnuti o determinate procedure mediche. Servono più che altro per limitare la diffusione da persone asintomatiche poiché non aderiscono, come altre tipologie di maschere, in maniera perfetta al viso.
Per indossarle nel modo corretto devono essere aderenti al viso, evitando che si allentino gli elastici o lacci e se possibile evitare anche di portare la barba.
Quando si tolgono non bisogna mai toccare la parte anteriore e quindi bisogna sfilarle dai lacci.
Indossare le mascherine però non deve far esimere dal frequente lavaggio delle mani che deve continuare ad essere praticato in modo constante.
Le mascherine sono monouso e non possono essere riutilizzate o lavate, come ad esempio nel caso di quelle di stoffa, tenendo sempre conto il tipo di ambiente frequentato.
Le mascherine in stoffa, ad esempio, proteggono decisamente meno rispetto alle chirurgiche, anche se vengono considerate dagli esperti meglio di non indossare nulla, in quanto comunque sono in grado di intrattenere le particelle virali emesse da chi è contagiato mentre non proteggono molto in entrata.
Per la protezione si possono utilizzare anche sciarpe e foulard anche se queste proteggono praticamente nulla.
E’ possibile reperire le mascherine chirurgiche in diverso modo, tramite i portali online, nelle farmacie, negozi para-farmaceutici e anche nei più famosi e-commerce come amazon o ebay, in confezioni che possono essere da 5,10,30,50,100,1000 mascherine visto il loro utilizzo monouso.
Queste servono a ridurre il rischio che l’individuo che la indossa possa contagiare altri individui in quanto fermano la maggior parte delle goccioline emesse dalla bocca e dal naso quando capita di tossire o starnutire ma non riparano chi le indossa dagli starnuti o colpi di tosse altrui.
Mascherine FFP2 e FFP3
Queste mascherine riparano l’individuo che le indossa da eventuali batteri o virus in entrata e proteggono anche in uscita se dovessimo essere noi i positivi.
Queste dovrebbero essere riservate esclusivamente al personale sanitario che è obbligato ad assistere un malato potenzialmente positivo al Coronavirus.
In molti casi le indicazioni che sono state impartite riguardo questi dispositivi sono risultate confuse o contraddittorie.
La regola di base e che tutti dovremmo considerarci come portatori asintomatici del virus, se tutti indossano le mascherine quando usciamo, se tutti ci laviamo spesso le mani e se tutti rispettiamo la minima distanza interpersonale il rischio di contagio si riduce considerevolmente.
Il primo problema che si è riscontrato è stata la scarsità di approvvigionamento di questi presidi, trasformando le mascherine in un bene prezioso, questo ne ha fatto lievitare il prezzo in maniera del tutto spropositata.
Ecco perchè l’Organizzazione mondiale della sanità ed il Ministero della Salute ritengono di doverle conservare per il personale medico, gli operatori sanitari, addetti all’ordine pubblico soccorritori, volontari e tutte quelle persone che si occupano di malati di Covid-19.
Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ha annunciato che assieme al Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stato avviato un progetto per la produzione industriale di mascherine protettive.
Parliamo di otto impianti totalmente automatizzati che riusciranno a produrre oltre 400 mila mascherine al giorno, tre di questi siti sono il Polo di Roma Rebibbia, l’Istituto di Milano Bollate e quello di salerno.
Queste regole sono, come dicevamo, contenute nel decreto legge 17 marzo 2020 n° 18 o come meglio conosciuto Decreto “Cura Italia”.
Per quanto riguarda le mascherine vi sono gli articoli 15 e 16 di questo decreto che citano quanto segue:
Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
- Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione
dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. - I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
- I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
- Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di utocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
- Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
A tal proposito, riguardo il secondo comma, le mascherine per la collettività sono categorizzate come “terzo tipo” di presidio e possono essere utilizzate da tutti gli individui presenti nel nostro paese anche se prive di marchio CE come chiarito dalla circolare del Ministero della salute numero 0003572-P del 18 marzo 2020 (la Circolare n. 3572/2020) che vi inseriamo qui di seguito:
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto in particolare di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del medesimo, si ritiene opportuno fornire, per quanto di competenza, alcuni elementi interpretativi, fermi restando gli aspetti di competenza dei soggetti istituzionali (Istituto superiore di sanità e INAIL), deputati alla verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) prodotti ai sensi dei citati articoli.
Contesto Emergenziale
La procedura ordinaria prevede che le mascherine chirurgiche, quali dispositivi medici, non siano soggette ad autorizzazione ministeriale né a valutazione della conformità da parte di un Organismo Notificato (fatta eccezione per quelle sterili), ma il fabbricante deve:
- garantire la conformità tecnica del DM ai requisiti essenziali affinché il prodotto sia sicuro e efficace con la dichiarazione di conformità e l’apposizione del marchio CE sotto la sua esclusiva responsabilità;
- notificare il DM nella banca dati del Ministero della salute prima di immettere il DM in sul mercatonazionale.
La normativa introdotta dai dd.ll. 9 e 18 del 2020, prevede una deroga eccezionale e temporalmente limitata al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ed è finalizzata a semplificare le procedure autorizzatorie per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei DPI, indispensabili in particolare per gli operatori sanitari.
Discende da quanto sopra che il meccanismo derogatorio di cui si dirà consente di non porre in
essere le ordinarie procedure esclusivamente per la durata dell’emergenza, cessata la quale le aziende che intendono continuare a produrre DM o DPI dovranno proseguire l’ordinario iter normativo e procedurale.
Art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
L’art. 15, del D.L. 18/2020, dopo aver stabilito al comma 1 che “Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”, ai commi 2 e 3 prevede che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità (per le mascherine) o all’INAIL (per i DPI), una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ne attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli
importatori devono altresì trasmettere all’Istituto competente ogni elemento utile alla validazione.
L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente.
Si tratta di una norma che, in ragione dell’attuale stato di emergenza, mira a consentire il celere avvio di produzioni e di importazioni di mascherine chirurgiche e DPI rispetto ai quali il produttore autocertifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, con successiva verifica dell’ISS e dell’INAIL a seconda dei casi.
L’ultimo comma dell’art. 15 disciplina l’ipotesi in cui le mascherine o i DPI non risultino conformi alle vigenti norme.
In questo caso, impregiudicati gli effetti delle disposizioni in materia di autocertificazione,
il produttore “cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.
Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
L’art. 16 stabilisce che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Il comma in questione, che riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall’accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., consente, ferma restando la fattispecie di cui all’art. 34, comma 3, del D.L. 9/2020, e ferme restando tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’uso delle mascherine facciali allo scopo di proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il comma di cui trattasi va riferito esclusivamente a
lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”.
Il successivo comma 2 stabilisce che “Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.
La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.
Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza.
Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l’assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori.
A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.
Circolare DGDMF/15540/P/13/03/2020
La circolare DGDMF/15540/P/13/03/2020 è da intendersi superata in ragione dell’entrata in vigore
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, per l’effetto, si ritiene che le procedure di acquisizione di mascherine facciali ad uso medico (DM) e DPI in precedenza avviate possano procedere in coerenza con le norme di cui al citato D.L. 18/2020.
La presente circolare è consultabile sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo:
Dopo tutte queste indicazioni ed i vari obblighi che ci hanno imposto la cosa più importante che le persone vogliono sapere è quella di come si devono usare queste mascherine, qual’è la maniera più corretta di impiego per cercare di ridurre veramente il rischio di contagio.
Le domande che le persone si pongono sono molte:
- Le mascherine possono aiutare a proteggere noi stessi e gli altri?
- Quali sono le tipologie di mascherine più utili?
- Come devono essere utilizzate?
- Come si devono indossare e come si devono rimuovere?
- Quali possono essere sanificate e quali possono essere riutilizzate?
A tal proposito la biologa e supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi, Agnese Collino ha creato un esauriente tutorial sull’utilizzo delle mascherine e dei guanti, eccovi il video:
Risulta di fondamentale importanza usarle nella maniera corretta perchè se non lo facciamo rischiamo il contagio molto più facilmente.
Pur utilizzando questi presidi non dobbiamo dimenticarci di lavare spesso le mani, mantenere la distanza interpersonale e non toccarsi mai con le mani, occhi, naso o bocca.